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Sez. L, Sentenza n. 12248 del 15/11/1991 (Rv. 474649 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Litisconsorzio | Giudizio tra Inps e lavoratore circa la sussistenza del rapporto d'assicurazione obbligatoria, essendo controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro - Integrazione del contraddittorio con il datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Carattere trilaterale del rapporto assicurativo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474649-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Litisconsorzio

Nei giudizi tra I.N.P.S. e lavoratore subordinato aventi ad oggetto la sussistenza, o meno, del rapporto di assicurazione obbligatoria (affermato dal lavoratore e negato dall'I.N.P.S.) per essere controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta "incidenter tantum" e quindi senza che la decisione possa costituire giudicato nei confronti del datore di lavoro. Nè rileva il carattere trilaterale del rapporto assicurativo, atteso che anche in tal caso l'esigenza di integrità del contraddittorio va valutata in relazione all'oggetto della domanda che, sia di mero accertamento che di condanna, va proposta unicamente nei confronti del soggetto che ha negato il diritto o che è obbligato al pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)