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Sez. L, Sentenza n. 6565 del 06/07/1998 (Rv. 516974 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO | Controversia tra lavoratore ed ente previdenziale relativa all'erogazione di prestazioni - Datore di lavoro - Litisconsorte necessario - Esclusione - Chiamata in causa del medesimo - Effetto vincolante della decisione anche nei suoi confronti - Sussistenza - Impugnazione della decisione a lui sfavorevole - Potere del chiamato in causa.
Stato
decisa il 1998-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516974-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO

Nelle controversie tra lavoratore ed ente previdenziale aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni assicurative, il datore di lavoro non è litisconsorte necessario, tuttavia, ove sia stata autorizzata la sua chiamata in causa, egli, originariamente "terzo" rispetto alla domanda introduttiva del giudizio, resta vincolato alla decisione della controversia e pertanto, ove questa gli sia sfavorevole, ha diritto di impugnarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)