Sez. L, Sentenza n. 6565 del 06/07/1998 (Rv. 516974 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO | Controversia tra lavoratore ed ente previdenziale relativa all'erogazione di prestazioni - Datore di lavoro - Litisconsorte necessario - Esclusione - Chiamata in causa del medesimo - Effetto vincolante della decisione anche nei suoi confronti - Sussistenza - Impugnazione della decisione a lui sfavorevole - Potere del chiamato in causa.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO
Nelle controversie tra lavoratore ed ente previdenziale aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni assicurative, il datore di lavoro non è litisconsorte necessario, tuttavia, ove sia stata autorizzata la sua chiamata in causa, egli, originariamente "terzo" rispetto alla domanda introduttiva del giudizio, resta vincolato alla decisione della controversia e pertanto, ove questa gli sia sfavorevole, ha diritto di impugnarla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)