Sez. 3, Sentenza n. 14270 del 17/12/1999 (Rv. 532344 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Rilevabilità d'ufficio - Condotta processuale della parte - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Il difetto di "legitimatio ad causam", il quale sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che, ai fini di tale rilievo, è del tutto irrilevante il comportamento del soggetto non legittimato che decida di difendersi nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)