Sez. 3, Sentenza n. 10843 del 05/11/1997 (Rv. 509501 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | "Legitimatio ad causam" e titolarità attiva o passiva del rapporto - Nozioni - Differenze - Rilevabilità d'ufficio del difetto di titolarità del rapporto - Inammissibilità - Onere della prova - Criteri ordinari - Operatività - Mancata contestazione, da parte del convenuto, dei profili della titolarità del rapporto - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)
Giacché la "legitimatio ad causam" attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio, il suo difetto è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite che, sulla relativa questione siasi eventualmente formato il giudicato. Viceversa, non attiene alla "legitimatio ad causam" , ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Essa questione - inoltre - non è - a differenza di quella concernente la "legitimatio ad causam" - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essendo invece, di regola, affidata alla disponibilità delle parti. Più in particolare, e fra l'altro, il convenuto può, con il suo comportamento processuale, influire - eliminandoli o alleviandoli - sugli oneri probatori incombenti sull'attore, anche a proposito della sua asserita titolarità attiva del rapporto, ove non contesti oppure riconosca espressamente la verità dei fatti dall'attore allegati a fondamento della domanda; ciò in applicazione del principio per cui "non egent probatione" i fatti pacifici o incontroversi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)