Sez. L, Sentenza n. 10705 del 05/06/2004 (Rv. 573400 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI | Coadiuvanti familiari iscritti negli elenchi nominativi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie ex legge n. 1397 del 1960 - Legge n. 613 del 1966 - Estensione a dette categorie dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - Effetto retroattivo - Esclusione - Deroghe - Ammissione al pensionamento di vecchiaia - Requisiti - Mancanza - Conseguimento di rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI
La legge n. 613 del 1966 (che ha esteso l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti anche ai commercianti, lavoratori autonomi e coadiuvanti familiari iscritti negli elenchi nominativi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla legge n. 1397 del 1960) non ha effetto retroattivo, e pertanto non valgono, ai fini dell'assicurazione, i periodi di lavoro prestato come commerciante, come familiare coadiutore in periodo antecedente alla entrata in vigore della stessa. L'unica deroga è costituita dall'art. 18, primo comma, della citata legge n. 613 del 1966, che dispone l'ammissione al pensionamento di vecchiaia di coloro che, nel limitato periodo dal primo gennaio 1966 al 31 dicembre 1979, abbiano già compiuto o compiano 65 anni se uomini e 60 se donne, siano stati iscritti nei predetti elenchi nominativi entro il 31 dicembre 1963, e abbiano provveduto a versare per gli anni dal 1966 al 1979 il numero di contributi prescritto per ciascun anno dalla tabella inserita nel medesimo art. 18. Analogo vantaggio è stato previsto dal secondo comma dell'art. 18 per gli iscritti negli elenchi nominativi dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro il 1966, in possesso degli altri requisiti prescritti. In mancanza di tali condizioni, l'espletamento dell'attività di coadiuvante svolta esclusivamente in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 613 del 1966 non può dar luogo al conseguimento di alcun trattamento pensionistico, e, conseguentemente, nemmeno della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, che deve essere <pari alla pensione o quota di pensione adeguata all'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi>.
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 18, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)