Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24546 del 18/11/2014 (Rv. 633289 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Giudizio di appello - Responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. - Presupposto - Colpa grave - Definizione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)