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Sez. L, Sentenza n. 3489 del 09/04/1999 (Rv. 525146 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regolamento disciplinante il rapporto dei dipendenti della Società Italiana Autori ed Editori - Natura di contratto aziendale - Interpretazione riservata al giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla computabilità dello straordinario continuativo sul TFR a norma dell'art. 95 del citato Regolamento.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525146-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della S.I.A.E. ha natura di contratto collettivo aziendale, onde la relativa interpretazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 95 del Regolamento disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti della S.I.A.E., aveva ritenuto che i criteri previsti per l'individuazione degli elementi retributivi da porre a base del T.F.R. divergessero da quelli previsti dalla legge, nonostante una sostanziale identità di formulazione, ed aveva perciò escluso dalla base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario, ancorché prestato con continuità e regolarità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)