diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5935 del 13/06/1998 (Rv. 516463 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Elemento letterale - criterio primario e fondamentale - Ricorso ad altri criteri - Condizioni - Fattispecie relativa alla computabilità del lavoro straordinario continuativo nel TFR.
Stato
decisa il 1998-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516463-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di interpretazione della disciplina collettiva, cui è da equiparare sostanzialmente il regolamento per il personale di un ente pubblico economico (nella specie la SIAE), la comune volontà delle parti dev'essere desunta non già attraverso la ricostruzione della volontà degli stipulanti, bensì in funzione di ciò che nelle clausole appare obiettivamente voluto, sicché l'elemento letterale del contratto è il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione anzidetta, ai sensi dell'art. 1362 c.c., con conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a norma dell'art. 95 del Regolamento del personale della SIAE, ha ritenuto la computabilità del lavoro straordinario prestato continuativamente nel trattamento di fine rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)