Sez. 3, Sentenza n. 19300 del 17/12/2003 (Rv. 568986 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Principio della riparazione integrale del danno - Applicazione - Conseguenze - Locazione - Mancato godimento dell'immobile da parte del conduttore per il tempo necessario alle riparazioni - Conseguenze - Danno risarcibile - Quantificazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno derivante al conduttore dal mancato godimento di un appartamento per il tempo occorrente a ripararlo, il principio secondo il quale il danneggiato ha diritto di rivalersi delle spese sopportate per procurarsi un altro appartamento va coniugato, da un canto, con l'esigenza che l'immobile presenti caratteristiche similari (non peggiori) a quello temporaneamente inagibile, dall'altro, con quella che, sul danneggiante, non gravi un obbligo risarcitorio eccedente la sua effettiva responsabilità, con la conseguenza che, qualora l'appartamento sostitutivo abbia un valore locativo maggiore (nella specie, doppio) rispetto al primo, il giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, deve, da un canto, evitare una locupletazione eccedente il danno in favore del conduttore, dall'altro tenere conto - qualora il locatore non offra altro idoneo appartamento, obbligando la controparte a procurarselo - di una serie di fattori, tra cui la situazione di particolare urgenza del conduttore stesso e le condizioni di mercato, che possono rendere obbligata la scelta di un appartamento di più alto valore (nel qual caso, non potendo la differenza di canone gravare sul conduttore danneggiato, è ragionevole ritenere che essa debba essere sopportata dal locatore danneggiante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)