Sez. 3, Sentenza n. 11364 del 31/07/2002 (Rv. 556459 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Risarcimento del danno - Concorso dal fatto colposo del creditore o del danneggiato - Locazione - Ritardata restituzione del bene locato - Danni - Concorso di colpa del locatore ex art. 1227 cod. civ. - Mancato esperimento dell'azione di rilascio - Configurabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato, l'ordinaria diligenza richiesta dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., creditore per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l'obbligo di compiere attività gravose o rischiose, come la proposizione di azione di cognizione od esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)