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Sez. 3, Sentenza n. 12282 del 27/05/2009 (Rv. 608431 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità civile da fatto illecito per illegittimo esercizio di una pubblica funzione - Configurabilità - Criteri - Individuazione - Fattispecie in tema di azione risarcitoria conseguente ad omesso rilascio di autorizzazione commerciale.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608431-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Nel caso in cui venga introdotta, avanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) deve, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, deve verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. (In applicazione di tale principio, la S.C., ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva omesso, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata sulla scorta di un interesse pretensivo al conseguimento di un'autorizzazione commerciale, nella specie negata, di procedere - sul piano oggettivo-causale - al giudizio prognostico circa la fondatezza o meno dell'istanza di parte, da condurre in relazione alla normativa applicabile, e di compiere, sul piano soggettivo, il doveroso controllo sull'imputazione almeno colposa della condotta del pubblico funzionario, non avendo ritenuto, invece, sufficiente, per l'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'ente comunale, l'intervenuto annullamento del diniego del nulla-osta presupposto in sede di giurisdizione amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)