Sez. L - , Sentenza n. 19668 del 22/07/2019 (Rv. 654786 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visite di controllo - Allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio - Onere di tempestiva comunicazione agli organi di controllo - Sussistenza - Indifferibilità dell'allontanamento - Necessità - Onere della prova a carico del lavoratore - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
In materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con cui si era ritenuta giustificata l'assenza del lavoratore, che si era recato a ritirare i referti di analisi cliniche ed aveva fatto ricorso all'intervento dell'odontoiatra, senza accertare le ragioni dell'indifferibilità dell'allontanamento dal domicilio e verificare i motivi della mancata collaborazione con l'ente previdenziale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)