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Sez. L, Sentenza n. 3294 del 19/02/2016 (Rv. 639192 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Malattia - Visite di controllo - Dovere di cooperazione - Allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio - Motivo apprezzabile - Onere della prova - Onere di tempestiva comunicazione agli organi di controllo - A carico del lavoratore - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639192-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui era stata ritenuta ingiustificata l'assenza del lavoratore che aveva accompagnato la sorella per presenziare al ricovero in ospedale del figlio di lei a seguito di un grave incidente stradale, non avendo il dipendente provato né l'indifferibilità dello spostamento né l'impossibilità di avvisare il datore e l'INPS).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)