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Sez. 3, Sentenza n. 842 del 15/03/1969 (Rv. 339184 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - CON RIFERIMENTO AD ALTRI ATTI - AMMISSIBILITA - OGGETTO DI UNA VENDITA IMMOBILIARE - OSSERVANZA DEI REQUISITI PER LA TRASCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339184-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - CON RIFERIMENTO AD ALTRI ATTI - AMMISSIBILITA - OGGETTO DI UNA VENDITA IMMOBILIARE - OSSERVANZA DEI REQUISITI PER LA TRASCRIZIONE - ESCLUSIONE.*

In Mancanza di una norma di legge la quale stabilisca in che modo deve essere identificato l'oggetto del contratto, ogni mezzo e a cio idoneo, purche sia atto ad una identificazione che non lasci possibilita di equivoci e non e escluso che essa possa essere fatta anche aliunde, con riferimento ad altri Atti o documenti. Non e quindi necessaria, nei rapporti tra le parti, quando la detta identificazione concerna l'oggetto di un contratto di compravendita immobiliare, l'osservanza dei requisiti richiesti per poter procedere alla trascrizione, la quale serve invece a rendere efficace la vendita nei confronti dei terzi indicati nell'art.2644 cod.civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)