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Sez. 2, Sentenza n. 2920 del 18/12/1964 (Rv. 304362 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO DI DIRITTO - OSSERVANZA - OBBLIGO - CAMBIAMENTO DI GIURISPRUDENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304362-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO DI DIRITTO - OSSERVANZA - OBBLIGO - CAMBIAMENTO DI GIURISPRUDENZA - IRRILEVANZA.*

In Sede di rinvio, il giudice e tenuto all'osservanza del principio fissato dal supremo collegio e quindi deve prestare ad esso acquiescenza e deve eseguire le indagini demandategli sulla base di essa, e cio anche se, in seguito, quel principio sia stato in altra causa disconosciuto e si sia avuto un cambiamento di giurisprudenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)