Sez. L, Sentenza n. 12302 del 04/12/1998 (Rv. 521396 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti concessi da imprese esercitanti un pubblico servizio ed aventi ad oggetto l'installazione di reti - Disciplina ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Con riguardo all'esecuzione di appalti concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio e che abbiano ad oggetto l'installazione di reti (nella specie, telefoniche) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sollevata, con riferimento agli artt. 3, 4 e 36 Cost., nella parte in cui non comprende i lavoratori impiegati negli appalti suddetti tra quelli beneficiari della disciplina posta dall'art. 3 della medesima legge n. 1369 del 1960 con la conseguenza che le imprese appaltatrici possono applicare nei confronti dei loro dipendenti il trattamento economico e normativo proprio del settore dell'industria metalmeccanica, della quale fanno parte.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)