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Sez. L, Sentenza n. 4067 del 23/04/1999 (Rv. 525688 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Art.3 della legge n.1369 del 1960 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.3 e 36 della Costituzione - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525688-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tale disposizione, nel disciplinare l'ipotesi (lecita) di impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi, enuncia, nei commi primo e secondo, un medesimo principio di obbligazione solidale dell'appaltante e dell'appaltatore con riguardo al trattamento economico e normativo da assicurare ai lavoratori di quest'ultimo, sia per gli appalti di opere o servizi propri del ciclo produttivo dell'appaltante, sia per gli appalti di alcune attività, espressamente elencate nel comma secondo, che potrebbero apparire estranee a tale ciclo, ma che diventano oggetto della medesima regola in quanto concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio. La suddetta elencazione dettagliata si giustifica con riferimento all'organizzazione storica delle imprese che esercitano pubblici servizi in concessione con fornitura all'utenza presso il luogo di contrattata fruizione di beni di primario consumo (acqua, gas), di energia, di servizi (telefonia), in quanto le particolarità di tale organizzazione - che aggiunge ai sistemi di produzione, sistemi di distribuzione a mezzo reti o apparecchiature fisse - imponevano una specificazione della disciplina di tutela onde individuare, con più stabile certezza, i casi di attività rapportabili al ciclo produttivo delle imprese suddette, secondo la stessa regola espressa, con enunciazione di carattere generale, nel comma primo. Tale elencazione esaurisce il campo di applicazione della tutela, senza peraltro introdurre con questo discriminazioni e diversità di trattamento tra categorie di lavoratori che versano in condizioni simili. Essa, infatti, esprime una scelta discrezionale del legislatore - ragionevolmente giustificata, come si è detto - orientata nel senso di definire le attività strumentalmente connesse con l'esercizio del servizio pubblico, al tempo stesso escludendo (implicitamente) che attività diverse da quelle elencate possano essere considerate interne al ciclo produttivo o comunque funzionalmente collegate con l'attività dell'impresa che ha concesso l'appalto.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)