Sez. L, Sentenza n. 4868 del 26/04/1993 (Rv. 482038 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Beneficio della maggiorazione per gli ex combattenti ed assimilati ex art. 6 legge n. 140 del 1985 - Disertori - Esclusione - Accertamento - Annotazione sul foglio matricolare non seguita da reclamo - Rilevanza - Estinzione del reato per prescrizione - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
Il beneficio della maggiorazione della pensione previsto per gli ex combattenti (ed assimilati) dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985 N. 140 non spetta a chi risulti disertore in base ad annotazione riportata sul proprio foglio matricolare, ancorché il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione, desumendosi dalla (ancora vigente) norma dell'art. 11, primo comma. lett. a), del D.L. 4 marzo 1948 n. 137 (secondo la quale i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili ai disertori, ancorché, per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale) la "ratio" di escludere dalla fruizione di detti benefici non solo coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile per il reato di diserzione ma anche coloro che devono essere ritenuti disertori in base agli accertamenti svolti dall'autorità militare, le cui annotazioni sul foglio matricolare fanno stato in mancanza del reclamo previsto dal secondo comma dello stesso art. 11 sopra menzionato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1948 num. 137 art. 11 CORTE COST., Legge 23/02/1952 num. 93 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)