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Sez. L, Sentenza n. 7717 del 15/07/1995 (Rv. 493294 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Maggiorazioni reversibili di lire trentamila mensili ex art. 6 legge n. 140 del 1985 - Beneficiari ex art. 1, primo comma, nn. 1 e 2 D.L. n. 137 del 1948 - Disertori sia pure non condannati per intervenuta amnistia - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493294-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

L'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140, che dispone una maggiorazione reversibile del trattamento pensionistico nella misura di lire trentamila mensili per gli ex combattenti (salvo quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo per fruire dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336) che ha per destinatari gli appartenenti alle categorie previste da detta legge, e quindi i soggetti che ricadono nell'ambito di previsione dell'art. 1, primo comma, nn. 1 e 2 del decreto legge 4 marzo 1948 n. 137 (ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952 n. 93); la suddetta maggiorazione non può essere quindi attribuita ai disertori, esclusi dai benefici per gli ex combattenti ai sensi dell'art. 11, primo comma, lett. a) della medesima legge, ancorché per effetto dell'amnistia non sia intervenuta condanna penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1948 num. 137 art. 1, Decreto Legge 04/03/1948 num. 137 art. 11 CORTE COST., Legge 23/02/1953 num. 93, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)