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Sez. 3, Sentenza n. 9744 del 25/07/2000 (Rv. 538770 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Pagamento dell'intero massimale da parte dell'assicuratore - Impugnazione soltanto nei confronti del responsabile civile - Necessità di integrare il contraddittorio - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538770-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il litisconsorzio tra l'assicuratore e il responsabile del danno, a norma dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, sussiste solo nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore secondo l'art. 18 dell'anzidetta legge, ma non nell'ipotesi inversa in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente contro il responsabile del danno. Il principio opera anche nel giudizio d'appello quando in esso la domanda del danneggiato si rivolga al solo responsabile civile per la parte di danno eccedente il massimale d'assicurazione, già versato dall'assicuratore. In tal caso, non si fa luogo a integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod.proc.civ. non venendo in discussione la responsabilità dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)