Sez. L, Sentenza n. 2584 del 12/03/1987 (Rv. 451716 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - MEMORIA DI COSTITUZIONE - ART. 346 CODICE PROCEDURA CIVILE - INOSSERVANZA - ESTREMI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - MEMORIA DI COSTITUZIONE - ART. 346 CODICE PROCEDURA CIVILE - INOSSERVANZA - ESTREMI.*
Il precetto dell'art. 346 codice procedura civile (concernente la necessità di espressa riproposizione - al fine di evitarne la presunzione di rinuncia - delle istanze e delle eccezioni non accolte dal giudice di primo grado) non può ritenersi osservato allorché il richiamo delle precedenti deduzioni difensive, contenuto nella memoria di Costituzione in appello (art. 436 codice procedura civile), sia privo di qualsivoglia chiarificazione ed illustrazione di sostegno e tale da non manifestare in modo chiaro ed univoco la volontà di sottoporle al giudice della impugnazione. (V 5565/84, mass n 437236; (V 4025/84, mass n 435992).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)