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Sez. 1 - , Sentenza n. 17565 del 31/05/2022 (Rv. 665094 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Mero deposito di istanza di correzione - Inammissibilità - Fondamento - Iscrizione a ruolo d'ufficio - Conversione nel procedimento officioso di cui all'art. 391 bis c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2022-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665094-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio.

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)