Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019 (Rv. 655847 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedimento di Cassazione - Emendabilità "ex officio" di errori materiali - Istanza sollecitatoria di una parte - Conseguenze - Fissazione dell'udienza camerale - Deposito di memorie - Possibilità - Proposizione di controricorso - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)