Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 24/05/2002 (Rv. 554700 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Terreno confinante con quello offerto in vendita - Proprietario - Coltivazione diretta - Mancanza - Prelazione - Ammissibilità - Esclusione - Qualità di coltivatore diretto - Sussistenza rispetto ad altri fondi - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Nell'accordare la prelazione agraria "al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita", l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, pone come condizione essenziale che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che possa diversamente rilevare la sua attività di coltivatore diretto, ove esercitata con riguardo ad altri fondi, giacché solo nel primo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo perseguito dalla legge, cioè la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensione, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)