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Sez. 3, Sentenza n. 13927 del 27/12/1991 (Rv. 475167 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita - Coltivazione diretta - Mancanza - Esercizio della prelazione - Ammissibilità - Esclusione - Qualità di coltivatore diretto - Sussistenza rispetto ad altri fondi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475167-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

L'art. 8 della Legge n. 590 del 1965 nell'accordare la prelazione agraria ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, pone come condizione essenziale per l'esercizio della prelazione che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario senza che diversamente possa rivelare la sua attività di coltivatore diretto ove esercitata con riguardo ad altri fondi, giacché solo nel primo caso si attua con l'accorpamento lo scopo della legge, cioè la formazione d'imprese dirette - coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)