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Sez. 1, Sentenza n. 3167 del 24/05/1982 (Rv. 421107 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421107-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Nel procedimento espropriativo disciplinato dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, l'opposizione davanti alla Corte d'appello, avverso la Determinazione dell'indennità espropriativa, è ammessa solo contro la stima definitiva, effettuata dalla commissione provinciale contemplata dall'art. 16 (o, in via transitoria, dall'ufficio tecnico erariale), e non anche, pertanto, contro la stima provvisoria, contenuta nel decreto del Presidente della giunta regionale di cui all'art. 11, la quale, ove non seguita dall'accettazione dell'espropriato, ovvero da un accordo per il trasferimento volontario del bene, resta assorbita, con la prosecuzione dello "iter" amministrativo, dall'indicata quantificazione definitiva dell'indennità medesima. (V 2509/81, mass n 413284).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)