Sez. 1, Sentenza n. 6295 del 03/12/1984 (Rv. 437917 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel procedimento espropriativo disciplinato dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, l'opposizione davanti alla Corte d'appello avverso la Determinazione dell'indennità espropriativa, è ammessa solo contro la stima definitiva effettuata dalla commissione provinciale di cui all'art. 16 e non anche, pertanto, contro la stima provvisoria contenuta nel decreto del Presidente della giunta regionale (art. 11), la quale è preordinata essenzialmente all'Esercizio del diritto dell'espropriato di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile, con la Determinazione consensuale di un prezzo maggiorato fino al 50 per cento della stessa indennità provvisoria. (Conf 3167/82, mass n 421107; (Conf 2509/81, mass n 413284).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)