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Sez. U, Sentenza n. 3005 del 23/06/1989 (Rv. 463186 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EROGAZIONI NON CORRISPONDENTI AD OBBLIGHI NORMATIVI O CONTRATTUALI - INCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463186-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EROGAZIONI NON CORRISPONDENTI AD OBBLIGHI NORMATIVI O CONTRATTUALI - INCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Le erogazioni del datore di lavoro, ancorché non corrispondenti ad obblighi normativi o contrattuali, vanno considerate parte del trattamento retributivo, qualora, indipendentemente dalla loro denominazione, risultino effettuate in via continuativa ed in favore di una generalità di dipendenti, sì da integrare emolumento dovuto per uso o prassi aziendale (nella specie, gratifica elargita, in occasione dei rendiconti annuali, ai dipendenti dell'ufficio per l'accertamento e la notificazione degli sconti farmaceutici). (V 173/85, mass n 438387; (V 953/78, mass n 390283).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)