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Sez. L, Sentenza n. 173 del 19/01/1985 (Rv. 438387 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ELARGIZIONI NON IMPOSTE DALLA LEGGE O DAI CONTRATTI COLLETTIVI O DA ESPRESSA PATTUIZIONE INDIVIDUALE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438387-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ELARGIZIONI NON IMPOSTE DALLA LEGGE O DAI CONTRATTI COLLETTIVI O DA ESPRESSA PATTUIZIONE INDIVIDUALE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Quando non siano imposte dalla legge, dal contratto collettivo o da pattuizione individuale, le erogazioni del datore di lavoro, quale che ne sia la denominazione, devono considerarsi come facenti parte della retribuzione se siano corrisposte continuativamente e ad una generalità di dipendenti, assumendo, per effetto della prassi, anche se limitata ad una sola azienda, la natura di emolumento dovuto per uso aziendale. In tal caso l'originaria spontaneità, frutto di unilaterale Determinazione, escludente, inizialmente, la stretta sinallagmaticità con la prestazione lavorativa, si trasforma, per effetto di inequivoco comportamento delle parti, che genera una legittima aspettativa nei lavoratori, in vincolo obbligatorio, privando l'emolumento dell'originaria funzione, per attribuirgli quella diversa di integrazione del corrispettivo di detta prestazione. (V 1006/73, mass n 363412; (Conf 1308/79, mass n 397563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)