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Sez. 1, Sentenza n. 17680 del 28/07/2010 (Rv. 614086 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Servitù di elettrodotto - Indennità di asservimento ex art. 123, primo comma r.d. n. 1775 del 1933 - Criteri di determinazione dell'indennità - Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Area a destinazione agricola - Applicazione dell'art. 15 legge n. 865 del 1971 e successive modifiche - Conseguenze - Danni riferibili ad una utilizzazione incompatibile con la qualificazione urbanistica del suolo - Esclusione - Incidenza sulla quantificazione dell'indennizzo.
Stato
decisa il 2010-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614086-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ

In tema di servitù di elettrodotto e di determinazione della relativa indennità di asservimento, l'art. 123, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933 - per il quale l'indennità deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che il fondo subisce per la servitù - deve essere coordinato con il sistema introdotto dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 (aggiunto dalla legge di conversione n. 359 del 1992), con la conseguenza che la determinazione del valore del suolo deve essere condotta, laddove si tratti di terreno agricolo, in applicazione dell'art. 15 della legge n. 865 del 1971 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977), senza tenere conto dei danni riferibili ad un'utilizzazione incompatibile con la qualificazione urbanistica del suolo medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 08/09/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 11/07/1992 num. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)