Sez. 1, Sentenza n. 3773 del 29/03/2000 (Rv. 535132 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO | Indennità di asservimento - Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Area a destinazione agricola - Determinazione dell'indennità - Valore del fondo - Compatibilità con l'art. 123 del R.D. n. 1775 del 1933.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO
L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta per il deprezzamento subito in seguito alla costituzione di una servitù a vantaggio di un'opera pubblica (nella specie costituzione di una servitù di elettrodotto), va commisurata all'indennità di esproprio secondo i criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e quindi tenendo conto della natura edificatoria o agricola dell'area interessata, individuata in base ai criteri dettati da tale norma; allorquando, in base alle previsioni urbanistiche, il fondo abbia destinazione agricola, risultano pienamente compatibili le norme di cui agli artt. 5 bis cit. e 123 del R.D. n. 1775 del 1933 (che disciplina con carattere di specialità l'indennità di asservimento per le servitù di elettrodotto), facendo entrambe riferimento al valore del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 08/09/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)