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Sez. 6, Sentenza n. 1089 del 20/03/1991 Cc. (dep. 13/05/1991) Rv. 187573 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere | Intercettazioni telefoniche autorizzate ma non trascritte - Fonti per la ricostruzione del quadro indiziario - UtilizzabilitĂ .
Stato
decisa il 1991-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/187573-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere

Le intercettazioni telefoniche possono costituire valida fonte di ricostruzione del quadro indiziario prima ancora che vengono trascritte, sempre che siano regolarmente autorizzate. (Con riferimento al cod. proc. pen. abrogato, vedi massima 167820).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)