Sez. 2, Sentenza n. 1378 del 14/11/1984 Ud. (dep. 09/02/1985) Rv. 167820 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - OMESSA TRASCRIZIONE - VALIDITÀ PROBATORIA.*
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - OMESSA TRASCRIZIONE - VALIDITÀ PROBATORIA.*
Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche costituiscono valida fonte di prova anche se, debitamente autorizzate, non risultino trascritte, essendo la trascrizione al di fuori delle modalità esecutive delle relative operazioni. (V mass n 157435; (V mass n 155247).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)