Sez. L, Sentenza n. 9099 del 24/08/1991 (Rv. 473639 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Opposizione riguardante crediti di lavoro | Forma - Ricorso - Necessità - Deposito - Termine - Proposizione dell'opposizione con citazione - Validità - Condizioni.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Opposizione riguardante crediti di lavoro
L'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro per un credito basato su uno dei rapporti previsti dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. è regolata dalle norme sul nuovo rito del lavoro e, pertanto, deve essere proposta con ricorso depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni dalla notifica della ingiunzione, mentre, qualora sia, invece, proposta con citazione, questa può valere come ricorso solo a condizione che sia depositata in cancelleria nel termine perentorio predetto, la cui inosservanza (insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado) determina l'inammissibilità dell'opposizione, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo, che passa in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 646
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)