Sez. U, Sentenza n. 7351 del 27/07/1998 (Rv. 517528 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Competenza - Limiti - Richiamo dell'art. 13 della legge n. 2892 del 1885 (legge su Napoli) - Contenuto nell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Efficacia - Estensione della competenza della giunta a tutte le espropriazioni riguardanti il territorio del Comune di Napoli - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
Le domande di liquidazione dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione temporanea proposta in relazione ad immobile sito nel territorio del Comune di Napoli, quando non si tratti di espropriazione preordinata all'esecuzione delle opere di cui all'art. 17 del D.L. Lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 (convertito in legge 24 agosto 1921 n. 1290) o per le quali valgono le speciali norme dettate per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, resta attribuite alla competenza giurisdizionale della Corte d'Appello di Napoli e non rientrano in quella della giunta speciale per le espropriazioni istituita presso la stessa Corte, non valendo a fondare la giurisdizione di detto speciale organo il richiamo all'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, (così detta legge su Napoli), contenuto nell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, dal momento che tale richiamo ha il solo ruolo di definire la portata della nuova disciplina sostanziale in tema di espropriazione e non contiene un rinvio formale alla normativa (in particolare, processuale) precedente.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)