diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1352 del 14/05/1973 (Rv. 363991 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DISCIPLINA ATTUALE - PARIFICAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI.*
Stato
decisa il 1973-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363991-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DISCIPLINA ATTUALE - PARIFICAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI.*

In conseguenza della sentenza 6 luglio 1971 n 160 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 10 primo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 636 nella parte espressa con le parole: 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì e con le parole finali 'per gli impiegatì deve essere considerato invalido, ai fini del trattamento pensionistico previsto dal predetto RDL n 636 del 1939, l'assicurato - operaio o impiegato - la cui capacita di guadagno sia ridotta in modo permanente, per infermita o difetto fisico o mentale a meno della meta. La predetta pronuncia di illegittimita costituzionale, avendo portata generale ed esplicando la sua efficacia erga omnes, opera retroattivamente e spiega i suoi effetti su tutti i rapporti giuridici che non siano stati ancora definiti con sentenza passato in giudicato. (Conf 2243/72, mass n 359549).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)