Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 06/07/1972 (Rv. 359549 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI IMPIEGATI CHE PER GLI OPERAI - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA PREESISTENTE DISCRIMINAZIONE TRA LE DUE CATEGORIE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA TANTO PER GLI IMPIEGATI CHE PER GLI OPERAI - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA PREESISTENTE DISCRIMINAZIONE TRA LE DUE CATEGORIE - LIMITI.*
In conseguenza della sentenza 6 luglio 1971, n 160 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 10, comma primo del RDL 14 aprile 1939, n 636 nella parte espressa con le parole: 'a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, ò e con le parole finali: 'per gli impiegatì, deve essere considerato invalido, ai fini del trattamento pensionistico previsto dal predetto RDL n 636 del 1939 l'assicurato - operaio od impiegato - la cui capacita di guadagno sia ridotta in modo permanente, per infermita o difetto fisico o mentale, a meno della meta. La pronuncia di illegittimita costituzionale suddetta, avendo portata generale ed esplicando la sua efficacia erga omnes, opera retroattivamente e spiega i suoi effetti su tutti i rapporti giuridici che non siano stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato. (Conf 306'72, mass n 356161).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)