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Sez. 3, Sentenza n. 3722 del 18/08/1989 (Rv. 463643 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI LOCAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DI IMMOBILE LOCATO - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE PROPRIA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463643-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI LOCAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DI IMMOBILE LOCATO - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE PROPRIA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La necessità dell'acquirente di un immobile locato, che ai sensi degli artt. 59 n. 1 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392 legittima il recesso dal contratto di locazione al fine di destinare l'immobile ad abitazione propria, deve essere valutata caso per caso, attraverso la comparazione sia tra le esigenze che l'acquirente intende soddisfare e le concrete caratteristiche dell'alloggio di cui goda o del quale possa liberamente disporre, sia tra le dette caratteristiche e quelle dell'alloggio di cui chiede il rilascio, giacché è in base a tale valutazione che solo può stabilirsi l'idoneità o meno d'uno dei due immobili a soddisfare l'esigenza fatta valere. (Conf 2329/85, mass n 440201).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)