Sez. 3, Sentenza n. 2329 del 04/04/1985 (Rv. 440201 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La necessità del locatore, ai fini del recesso dal contratto ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978, deve essere valutata caso per caso, secondo un criterio il più possibile personalizzato, attraverso la comparazione sia tra le esigenze che quello intende soddisfare e le concrete caratteristiche dell'alloggio di cui goda o del quale possa liberamente disporre; sia tra dette caratteristiche e quelle dell'alloggio del quale chiede il rilascio, onde desumerne la idoneità o meno, delle une e delle altre, a soddisfare la dedotta esigenza. (V 497/85, mass n 438706).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)