Sez. 1, Sentenza n. 1034 del 19/02/1998 Cc. (dep. 21/03/1998) Rv. 210116 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazioni - Effetto sospensivo - Esclusione - Eccezione in tema di revoca del sequestro - Estensione alla revoca della confisca - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
La deroga al principio generale di esclusione dell'effetto sospensivo dell'impugnazione nel procedimento di prevenzione - stabilita dall'art. 3-ter, comma terzo, della legge n. 575 del 1965, che, in caso di revoca del sequestro, riconosce al P.M. la facoltà di chiedere alla corte d'appello, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, la sospensione di quest'ultimo - non è estensibile, data la sua natura eccezionale, al di là del caso espressamente previsto e, quindi non opera nel diverso caso di revoca della confisca deliberata in sede di appello. (In motivazione, la S.C. ha precisato che neanche il richiamo all'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen. potrebbe valere a far ritenere la revoca della confisca suscettibile di sospensione, in quanto tale norma, dettata in tema di esecuzione, disponendo che "il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente", si riferisce al ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, e quindi a una situazione completamente diversa da quella relativa alla revoca della confisca nel procedimento di prevenzione).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 10 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)