Sez. L, Sentenza n. 4721 del 27/02/2014 (Rv. 629662 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE | Disciplina processuale successiva alla riforma dell'art. 181 cod. proc. civ. - Cancellazione della causa dal ruolo e contestuale estinzione - Applicabilità - Giudizi instaurati a far data dall'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008.
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE
L'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 50, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 56, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)