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Sez. L, Sentenza n. 10698 del 29/11/1996 (Rv. 500948 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | "Petitum" sostanziale - Regolamento di competenza - Apprezzamento, da parte della Corte di Cassazione, di elementi attinenti al merito - Legittimità - Influenza sulla decisione attinente al merito - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500948-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO

L'applicazione, in sede di statuizione sulla competenza, del criterio del cosiddetto "petitum" sostanziale implica l'apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di cassazione è, in sede di regolamento di competenza, anche giudice del fatto), ma non comporta che la statuizione sulla competenza (la quale, come la giurisdizione, va determinata con riguardo ai fatti allegati dall'attore, essendo al contrario irrilevanti le contestazioni mosse dal convenuto ai fatti posti dall'attore a fondamento della pretesa dedotta in giudizio) possa confondersi con la decisione sul merito, la quale non può in alcun modo essere pregiudicata dalla prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)