Sez. U, Sentenza n. 1470 del 15/02/1994 (Rv. 485324 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - "Petitum" sostanziale | Statuizione sulla giurisdizione - Apprezzamento di elementi attinenti al merito - Distinzione dalla decisione sul merito - Conseguenze - Affermazione della sussistenza della giurisdizione sulla base della qualificazione del rapporto dedotto - Successiva negazione del rapporto sulla base delle risultanze istruttorie - Contraddizione logico giuridica della sentenza - Insussistenza - Fattispecie.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - "Petitum" sostanziale
L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del criterio del cosiddetto "petitum" sostanziale implica l'apprezzamento di elementi che attengono anche al merito (con la conseguenza che la Corte di Cassazione è in materia di giurisdizione anche giudice del fatto), ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione (la quale - come la competenza - va determinata con riguardo ai fatti allegati dall'attore, essendo in contrario irrilevanti le difese del convenuto) possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la giurisdizione possa essere determinata "secundum eventum litis"; sicché, in linea di principio, non esiste contraddizione logico-giuridica in una sentenza che, sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la giurisdizione del giudice che l'ha emessa e, in un momento logicamente successivo, valutando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi la sussistenza in concreto del rapporto stesso (nella specie, rapporto di natura libero professionale - avente ad oggetto il controllo dei progetti degli impianti di riscaldamento ed il collaudo degli impianti stessi - che l'attore, ingegnere dipendente del Comune di Bolzano, aveva affermato essersi costituito accanto al rapporto subordinato pubblico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)