Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16434 del 18/07/2014 (Rv. 631900 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Condanna in primo grado al pagamento delle spese processuali - Spese conseguenti alla sentenza - Estensione - Fondamento - Onere di relativa liquidazione da parte del giudice di primo grado o, in mancanza, di quello di appello.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
La condanna al pagamento delle spese processuali comprende anche le spese conseguenti alla sentenza di primo grado - la quale, pertanto, costituisce titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate, ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontà in essa espressa - per cui esse devono essere liquidate dal giudice di prime cure o, in mancanza, da quello di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)