Sez. 6, Sentenza n. 16717 del 26/02/2003 Ud. (dep. 10/04/2003) Rv. 226810 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI | Estratto contumaciale della sentenza - Notifica - Regolarità - Smarrimento fascicolo processuale - Assenza prova documentale - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI
In tema di esecuzione, a fronte di una contestazione circa la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale, il giudice, mancando la possibilità della verifica degli atti per essere stato smarrito il fascicolo processuale, non può ritenere come "verosimile" un fatto del quale non vi è alcuna prova documentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)