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Sez. U, Sentenza n. 15 del 08/04/1998 Cc. (dep. 22/05/1998) Rv. 210540 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario personalmente o a mezzo del servizio postale - Incidenza delle diversità dei procedimenti di notificazione sulle garanzie e sul regime delle nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210540-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ

La diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità. (Nella specie, relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale, la notificazione è stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, ed è stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l'ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 lett. F, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 lett. F CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)