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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26399 del 29/09/2021 (Rv. 662632 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Ricorso per cassazione - Notificazione - Procedimenti che coinvolgono interessi con pluralità di parti – Necessità – Fattispecie in tema di revoca dell’incarico di commissario giudiziale nel concordato preventivo.
Stato
decisa il 2021-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

La notificazione è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, non soltanto nei giudizi contenziosi, ma anche nei procedimenti che, coinvolgendo gli interessi di una pluralità di parti, postulano l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto controinteressato. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un professionista che aveva omesso di notificare il ricorso di legittimità a tutti i controinteressati all'impugnazione del provvedimento di revoca dall'incarico di commissario giudiziale, individuati nella società in concordato preventivo, nei creditori e nei nuovi commissari giudiziali nominati in sua sostituzione).

Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)