Sez. 1, Ordinanza n. 8291 del 20/04/2005 (Rv. 601344 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Ricorso per cassazione - Notificazione - Necessità - Condizioni - Interesse in capo esclusivamente al soggetto istante - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
Il principio secondo il quale la notificazione del ricorso per cassazione è requisito per la sua ammissibilità deve ritenersi operante anche nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, non occorrendo la notificazione nel solo caso in cui non sia individuabile un soggetto portatore di un interesse diverso da quello attribuito al soggetto istante (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dal tutore di un malato in stato vegetativo permanente, con il quale chiedeva essere autorizzato alla disattivazione del presidio sanitario che lo teneva artificialmente in vita, in quanto non notificato al protutore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 357, Cod. Civ. art. 424, Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Legge 20/03/2001 num. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)