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Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

Testo vigente

Art. 121

1. Il primo comma dell'articolo 56 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.".

Art. 128

1. Dopo l'articolo 83-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 83-ter. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.".

Capo VI. Disposizioni transitorie

Art. 132

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis .

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incombenti.

3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati al quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.
noteart;

Art. 133

1. Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione.

2. Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa e' definita dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, commi 2 e 3.

3. L'appello contro le sentenze del pretore nelle cause indicate nel comma 1 si propone alla corte di appello.

Art. 134

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore emesse anteriormente alla data di efficacia del presente decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello.

2. La causa e' definita sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 134-bis

1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

2. Quando e' stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.

Art. 135

1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:

  1. a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione;

  2. b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 136

1. In tutti i casi previsti dal presente capo restano comunque ferme le preclusioni e le decadenze gia' verificatesi e la validita' degli atti compiuti.

Titolo III. Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di libri fondiari

Capo I. Disposizioni in materia di persone e famiglia

Art. 137

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 100 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita' che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze.".

Art. 139

1. L'articolo 343 del codice civile e' cosi' modificato:

  1. a) nel primo comma, le parole "la pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "il tribunale del circondario";

  2. b) nel secondo comma, la parola "mandamento" e' sostituita dalla parola "circondario".