diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 1995 del 24/01/2022 (Rv. 663725 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Posizione giuridica identica - Giurisdizione di giudici diversi - Ammissibilità - Condizioni - Riparto - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663725-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA

Una identica posizione giuridica può essere oggetto di più forme di tutela, azionabili sia davanti al giudice amministrativo, qualora venga in contestazione un atto amministrativo a monte, adottato nell'esercizio di un potere discrezionale, ovvero davanti al giudice ordinario o tributario, qualora si discuta dell'atto conclusivo a valle, ad esempio, una sanzione o una richiesta di pagamento quantificata sulla base dei criteri anteriormente fissati nell'atto amministrativo; in queste ipotesi, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo che la legge riconosce al secondo giudice, sollevando così l'interessato dall'onere d'impugnarlo separatamente, non preclude comunque il ricorso alla giurisdizione amministrativa contro i provvedimenti a monte. (Nella specie, la giurisdizione del giudice tributario, ritenuta insussistente dalla S.C., era stata eccepita con riferimento a controversie in cui i proprietari di fondi ubicati in un comprensorio consortile di bonifica ricadenti nel Piano di classifica, ne avevano chiesto l'annullamento, perché adottato dal Commissario straordinario in carenza di potere, sul rilievo che il Piano costituisse il presupposto della richiesta dei contributi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Legge Reg. Campania 25/03/2003 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)